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CIGS, proroghe e altro. Legge Finanziaria 2010 Stampa
luned́ 18 gennaio 2010
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la legge 191 del 23 dicembre 2009 che ha prorogato per l'anno 2010 la CIGS per i nostri settori soggetti a proroga. Roma 13 gennaio 2010

Il comma n. 136 prevede:


  • la proroga per l’anno 2010, della CIGS per le imprese commerciali da 50 a 200 dipendenti, agenzie di vigilanza con più di 15; agenzie di viaggio, compreso gli operatori turistici con più di 50 dipendenti, nei limiti di spesa di 45 milioni di euro. Attenzione poiché la norma non è automatica, occorrerà attendere il decreto attuativo, ma non dovrebbero esservi problemi;

  • il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività;

  • il rifinanziamento per i contratti di solidarietà di tipo B (art. 5 e 8 legge n. 236/93);

  • l’iscrizione alle liste di mobilità (senza indennità) per lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, da aziende che occupano fino a 15 dipendenti;

  • la proroga del trattamento equivalente all’indennità di mobilità relativa agli ammortizzatori sociali in deroga. Proroga che si applica ai lavoratori licenziati o “cessati dal lavoro”, che sono esclusi dalla legge n. 223/91. La novità introdotta “cessati dal lavoro” è importante poiché rientrano anche i contratti a termine e non solo i lavoratori licenziati;


I commi 132/133 prevedono: - ai lavoratori con 35 anni di anzianità contributiva che siano disoccupati e percettori di trattamento di sostegno al reddito (indennità disoccupazione, mobilità), qualora accettino un posto di lavoro che preveda una riduzione del salario di almeno il 20% rispetto a quanto percepito in precedenza (norma che si applica solo per l’anno 2010 e nei limiti di 40 milioni di euro quale copertura finanziaria), viene riconosciuta la contribuzione figurativa per la differenza, utile per la maturazione del diritto alla pensione. Attenzione, poiché anche qui occorrerà il decreto attuativo, inoltre saranno i lavoratori che dovranno fare domanda per l’accredito e, nel caso fossero terminati i soldi, rimarrebbero fregati.


I commi 134 e 135 prevedono: - le imprese che assumono lavoratori che percepiscono l’ indennità di disoccupazione non agricola, con requisiti normali e che abbiano almeno 50 anni di età, beneficiano degli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 223/91(art. 8 comma 2-assunzione a termine sino ad un massimo di 12 mesi). La durata della riduzione contributiva è prolungata per chi assume lavoratori in mobilità o che siano in disoccupazione non agricola purchè i lavoratori abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva. Queste norme valgono esclusivamente per l’anno 2010 e comunque nei limiti di 120 milioni di euro di copertura finanziaria.


Commi 138 e 139 : - vengono confermate, per l’anno 2010, le norme vigenti relative agli ammortizzatori sociali in deroga (cassa integrazione, mobilità, disoccupazione) anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Ricordiamo che la legislazione prevede che le risorse siano ripartite ( 70% a carico dello Stato e 30% a carico delle Regioni). Ricordiamo che, per le aziende che hanno unità produttive in più Regioni, gli incontri si svolgono al Ministero del Welfare che convoca anche le Regioni interessate. Le Regioni, nella maggioranza dei casi non si presentano. In questo caso il Ministero, prima di emanare i provvedimenti deve attendere che dalle regioni interessate, pervenga parere favorevole. Ricordiamo inoltre che, in caso di proroghe, la misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive, di conseguenza è utile (nei limiti del possibile) che la prima proroga sia prevista per il periodo massimo, ovvero 12 mesi. I trattamenti di sostegno del reddito, dalla seconda proroga in poi, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.


Comma n. 141 – Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione continua, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga, la norma potrà valere dal 1° anno, nell'ambito delle risorse disponibili.


Vi ricordiamo che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, è subordinato alla dichiarazione immediata di disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. La comunicazione deve essere effettuata all’INPS. In caso di rifiuto ad un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, il lavoratore perde il diritto ai trattamenti di sostegno al reddito e lo status di disoccupato.


In caso di crisi aziendale e utilizzo di ammortizzatori sociali, in particolare per quelli in deroga, importante unire le politiche passive a quelle attive, per dare un futuro ai lavoratori prevedendo percorsi formativi di riqualificazione/aggiornamento professionale, anche alla luce della normativa vigente.

 
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