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CIGS, mobilità, disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti - Massimali 2009 Stampa
giovedì 11 giugno 2009
 
Proroghe CIGS e Mobilità per i nostri settori.
L’INPS con la circolare n. 11 del 27 gennaio u.s ha comunicato gli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione. Vi ricordiamo che, a partire dal 2008, i trattamenti suddetti sono determinati nella misura del 100% (in precedenza era l’80%) dell’aumento derivante dalla variazione media annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Con decorrenza 1 gennaio 2009 sono stabiliti nelle seguenti misure:

1) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI:

1° Massimale per retribuzioni mensili fino a Euro 1.917,48 (anno 2008 Euro 1.857,48)


Anno 2008

anno 2009

Indennità mensile lorda

Euro 858,58


Euro 886,31


Indennità mensile netta

Euro 808,44


Euro 834,55


 
2° Massimale per retribuzioni mensili superiori a Euro 1.917,48 (anno 2008 Euro 1857,48)  
 



Anno 2008

anno 2009

Indennità mensile lorda


Euro 1.031,93


Euro 1.065,26


Indennità mensile netta

Euro 971,67


Euro 1.003,05


Precisiamo che l'importo della retribuzione mensile lorda di 1.917,48 euro comprende anche il rateo della 13a mensilità e degli eventuali premi annui o mensilità aggiuntive.


2) INDENNITA’ DI MOBILITA’

Gli importi massimi mensili da applicare all’inizio della mobilità per i primi 12 mesi, per i licenziamenti intervenuti dal 1.1.2009, sono quelli sopra riportati. Vi ricordiamo che il massimale assunto a riferimento per la corresponsione dell’indennità di mobilità per gli anni successivi è quello in vigore al momento del licenziamento e non è quindi soggetto a rivalutazioni, come invece avviene per la CIGS.

3) INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

Dal 1° gennaio 2009 viene erogata nella misura del 60% per i primi sei mesi, al 50% per i due mesi successivi e al 40% per i mesi restanti. Il calcolo viene effettuato sulla retribuzione media di riferimento, comprensiva di 13ª, 14ª, entro e non oltre i seguenti limiti massimali: 

1° Massimale per retribuzioni mensili fino a Euro 1.917,48 (anno 2008 Euro 1.857,48)  

 


Anno 2008

anno 2009

Indennità mensile

Euro 858,58


Euro 886,31 euro


 

2° Massimale per retribuzioni mensili superiori a Euro 1.917,48 (anno 2008 Euro 1857,48) 


Anno 2008

anno 2009

Indennità mensile

Euro 1.031,93


Euro 1.065,26


 

L’indennità ordinaria di disoccupazione non è soggetta alla ritenuta previdenziale del 5,84%.

Per le indennità con requisiti ridotti che saranno liquidate per l’attività svolta nel corso del 2008, si applicano gli importi stabiliti per tale anno che vi ricordiamo essere: euro 858,58 e 1.031,93 euro. 

4) ASSEGNO PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI (ASU EX LSU) 

  • Per i lavoratori disoccupati ancora impegnati nelle attività socialmente utili (LSU) ai sensi della legge 608/96 e successive modifiche ed integrazioni, l’importo dell’assegno mensile per l’anno 2009 è pari a 529,15 euro (Anno 2008 Euro 512,59) 

  • per i lavoratori inoccupati impegnati nei lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 45 della legge n. 144/99 l’importo dell’assegno mensile per l’anno 2009 è pari a 413,16 euro (uguale all’anno 2008 poiché non è soggetto a rivalutazioni annuali). 

5) PROROGHE CIGS/MOBILITA’ e semplice iscrizione alle liste per i nostri settori: 
 
Il decreto n. 185/08 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 19 novembre 2008, ha predisposto la Cigs/Mobilità per i nostri settori soggetti a proroghe. Infatti il comma n. 11 del citato decreto prevede:
“In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione”.
 
Iscrizione alle liste senza indennità di mobilità.
Il comma n. 13 ha riconfermato tale norma prevedendo:
“Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009»".
 
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